Innanzitutto, il D.M. 1° marzo 2019 ha previsto la separazione della progettazione di livello minimo dalle fasi successive.
Per il primo livello, preliminare e propedeutico all'attuazione della programmazione dell'ente, è previsto un finanziamento autonomo e distinto, che va iscritto al titolo secondo della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", mentre per la progettazione successiva, definitiva ed esecutiva, il finanziamento va collocato all'interno del quadro economico dell'opera.
Nel primo caso, il finanziamento con entrate in conto capitale è possibile a condizione che nel documento unico di programmazione (Dup), o in altro documento dell'ente, siano indicate le opere a cui la progettazione stessa è finalizzata e la relativa copertura finanziaria. In caso di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati si applica lo stesso principio, mentre la progettazione interna va imputata - nel rispetto della natura economica della spesa - al Titolo I o II del bilancio.
In mancanza di previsione nel Dup, o in altro documento, la progettazione di primo livello è contabilizzata al titolo primo della spesa ed è finanziata da entrate correnti.
L'altra importante novità introdotta dal D.M. 1° marzo 2019 riguarda la possibilità di accantonamento al Fondo pluriennale vincolato per l'intero importo del quadro economico dei lavori in caso di attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Si ritiene che anche l'avvio delle fasi di progettazione interna può costituire titolo per l'accantonamento delle risorse, a condizione che sia accompagnata dall'accertamento delle entrate che finanziano l'opera e dal suo inserimento (se previsto) nel piano triennale dei lavori pubblici.
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